Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Regione Siciliana - Note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa "Sanità e servizi sociali" in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei deputati regionali che hanno espresso voto favorevole - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Ritenuta lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alla Assemblea regionale siciliana - Ritenuta esorbitanza dai limiti assegnati alla giurisdizione contabile - Denunciata rivendicazione da parte della Procura contabile di un potere generalizzato e permanente di controllo sull'attività assembleare - Asserita violazione del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai deputati regionali nell'esercizio delle loro funzioni - Esclusione - Non riconducibilità del parere reso a funzioni strumentali all'esercizio della funzione legislativa - Spettanza allo Stato, e per esso alla Procura regionale, del potere di adottare, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, le note istruttorie oggetto del conflitto - Non luogo a provvedere in ordine alla proposta sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.
Spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti, del potere di adottare, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, le note istruttorie oggetto del conflitto di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa "Sanità e servizi sociali" in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei deputati regionali che hanno espresso voto favorevole. L'attività svolta dalla Commissione consiliare non può essere ricondotta a funzioni direttamente strumentali all'esercizio della funzione legislativa» e neppure alla «funzione di controllo e direzione (lato sensu) politica, rientrante nell'alveo della insindacabilità. Al contrario, essa è consistita in un mero concorso all'azione provvedimentale dell'esecutivo regionale: la Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2005, non solo ha approvato il testo dell'«atto aggiuntivo alla Convenzione con la C.R.I. del 31 marzo del 2001 e successive proroghe», ma vi ha apportato alcuni "emendamenti", che sono poi stati integralmente recepiti nell'atto aggiuntivo deliberato dalla Giunta. La circostanza per cui l'art. 11 della legge regionale n. 36 del 2000 abbia previsto che il parere reso dalla Commissione avesse carattere "conforme", impedendo così alla Giunta di discostarsene, ove avesse inteso procedere, non fa altro che rafforzare la conclusione già tratta: l'assunzione, da parte dell'Assemblea, di una funzione consultiva, prevista dalla legislazione regionale, ha avuto per effetto di coinvolgere la competente Commissione nel procedimento amministrativo finalizzato alla gestione di un servizio pubblico. Tale attività di carattere amministrativo sfugge all'insindacabilità garantita dall'art. 6 dello statuto ai deputati regionali, e conseguentemente è soggetta alla giurisdizione contabile. Non v'è luogo a provvedere in ordine alla proposta sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.
Sui poteri della Procura contabile sull'attività assembleare della Regione Siciliana, v. citate sentenze n. 337/2005, n. 392/1999, n. 289/1997, 100/1995 n. 209/1994 e n. 104/1989, n. 66/1964.
Sulle deroghe alla giurisdizione comune, v. citate sentenze n. 129/1981 e n. 110/1970.
Sulla posizione e sulle funzioni dell'Assemblea regionale siciliana, v. citate sentenze n. 352, n. 279/2008, n. 12/2006, n. 301/2007, n. 115/1972 e n. 66/1964; con esclusivo riferimento alle Commissioni permanenti, sentenza n. 2/1959.
Sul regolamento interno dell'Assemblea regionale Siciliana, v. citata sentenza n. 288/ 1987.
Sulle funzioni dei Consigli regionali, v. citate sentenze n. 70, n. 69/1985, n. 88/1973.
In tema di insindacabilità delle funzioni dei deputati regionali, v. citate sentenze n. 289/1997 e n. 392/1999, n. 69/1985, n. 81/1975.
Sulla riserva alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, v. citata sentenza n. 200/2008.