Banca e istituti di credito - Contratti bancari - Nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse debitore - Previsione dell'applicazione del tasso legale sostitutivo con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto - Ritenuta applicabilità ai rapporti anteriormente costituiti, non ancora esauriti alla data di inizio dell'operatività della norma censurata - Denunciata irragionevolezza - Mancata sperimentazione di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 4, comma 3 [recte: art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e dell'art. 117, comma 7, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, censurati, in riferimento all'artt. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di nullità delle clausole di contratti bancari perché indeterminate, identificano il tasso legale sostitutivo con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti «la conclusione del contratto». Infatti, il rimettente non sperimenta la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, posto che una possibile lettura alternativa delle norme censurate, nel senso della non applicabilità del censurato meccanismo sostitutivo di eterointegrazione ai contratti de quibus conclusi anteriormente alla entrata in vigore delle norme medesime, consente di superare gli evocati dubbi di incostituzionalità (con diretta incidenza anche sul profilo della rilevanza della questione).
Sulla manifesta inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 244 e n. 155 del 2009).
Sulla possibilità di una lettura alternativa che, peraltro, inciderebbe direttamente anche sul concomitante profilo della rilevanza della questione, v., citata, ordinanza n. 171 del 2009.