Energia - Strategia energetica nazionale - Definizione demandata al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previa convocazione di apposita Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente - Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Determinazione dei soli "obiettivi" strategici in campo energetico - Riconducibilità della disposizione denunciata ai principi fondamentali in materia di "energia" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - che disciplina la procedura mediante la quale il Governo può giungere a definire una «strategia energetica» nazionale - sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, la disposizione denunciata si limita a determinare finalisticamente e nell'esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia «obiettivi» strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell'oggetto delle «misure» a ciò necessarie.
In tema di politica energetica, v. citate sentenze n. 248/2006 e n. 383/2005.