Energia - Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi - Pubblicazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali non produttivi, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta esclusione dell'intesa con la Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, con conseguente asserita violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie "energia" e "governo del territorio" - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la censura che investe la procedura ivi disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di «giacimenti di idrocarburi definiti marginali», per omessa previsione dell'intesa della Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le competenze regionali in tema di energia e di governo del territorio, muove da un erroneo presupposto interpretativo. La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata alla procedura concessoria, che era prevista al momento della adozione della norma impugnata dall'art. 1, comma 7, lettera n), e comma 78, della legge 23 agosto 2004, n. 239; quest'ultima legge è stata successivamente modificata ad opera dell'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto, all'art. 1, un apposito comma 82-ter, ribadendo che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma 7, lettera n), ovvero, senza dubbio alcuno, le Regioni interessate.
In tema, v. citata sentenza n. 383/2005.