Sentenza 128/2023 (ECLI:IT:COST:2023:128)
Massima numero 45666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/05/2023;  Decisione del  09/05/2023
Deposito del 23/06/2023; Pubblicazione in G. U. 28/06/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Debiti fuori bilancio - Copertura - Necessità di reperire le risorse nel bilancio di previsione in cui la spesa è introdotta, anziché quello in cui si è formato il debito, secondo i principi dell'annualità del bilancio e della copertura finanziaria, con esclusione della prevalenza della sostanza sulla forma (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di due leggi della Regione Molise che riconoscono debiti fuori bilancio derivanti dai servizi di connettività e di fonia fissa nel 2022, individuando la relativa copertura finanziaria a valere sull'esercizio 2021). (Classif. 216003).

Testo

Le risorse occorrenti per effettuare la spesa derivante da un debito fuori bilancio riconosciuto con legge regionale non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta, facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili, così rendendo la copertura contestuale alla previsione dell’onere (Precedenti: S. 51/2023 – mass. 45434).


Il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, regolato dall’art. 73 del citato d.lgs. n. 118 del 2011, stante il suo carattere eccezionale rispetto alle modalità ordinarie con le quali l’ente regionale deve effettuare la programmazione e gestione finanziarie, presenta una spiccata specificità che esige la rigorosa osservanza della relativa disciplina, che sarebbe elusa ove fosse accolto il principio contabile della prevalenza della sostanza della forma.


(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., in relazione al principio, richiamato dall’art. 3 ed espresso dall’Allegato 1, par. 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, gli artt. 1 e 2 delle leggi della Regione Molise n. 16 e 17 del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo ledono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e violano il principio contabile dell’annualità del bilancio, in quanto dispongono la copertura finanziaria di debiti, derivanti dai servizi di connettività e di fonia fissa, a valere sull’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché sul bilancio relativo al 2022, nonostante siano stati entrambi riconosciuti nel 2022. Dall’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 delle leggi reg. Molise n. 16 e 17 del 2022 discende che i successivi artt. 3 di ciascuna legge, limitandosi a disciplinare la relativa entrata in vigore, non hanno più ragion d’essere). (Precedenti: S. 161/2022 – mass. 44954; S. 124/2022 – mass. 44884).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  04/08/2022  n. 16  art. 1  co. 

legge della Regione Molise  04/08/2022  n. 16  art. 2  co. 

legge della Regione Molise  04/08/2022  n. 17  art. 1  co. 

legge della Regione Molise  04/08/2022  n. 17  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 3    co. 1  

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art.   Allegato 4/2