Sentenza 23/2026 (ECLI:IT:COST:2026:23)
Massima numero 47285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/01/2026;  Decisione del  14/01/2026
Deposito del 05/03/2026; Pubblicazione in G. U. 11/03/2026
Massime associate alla pronuncia:  47284  47286  47287


Titolo
Decreto-legge – Conversione – Emendamenti aggiunti – Identità dell’oggetto rispetto al decreto originario – Necessità – Ratio – Rispetto delle ordinarie dinamiche parlamentari – Decreti-legge a carattere ab origine plurimo – Necessaria coerenza delle disposizioni inserite in sede di conversione rispetto ai contenuti o alla ratio dominante del decreto-legge – Divieto delle (sole) norme totalmente estranee o “intruse”. (Classif. 076003)

Testo

Gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest’ultimo, realizzandosi, in questo modo, un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto. La legge di conversione riveste, infatti, i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie, dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Precedenti: S. 44/2025 - mass. 46702; S. 146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669)

Nei provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo, la continuità tra legge di conversione e decreto-legge va misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, avendo riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura “intruse” rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi, giacché solo la palese estraneità rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge o l’evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge possono inficiare, di per sé, la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (Precedenti: S. 44/2025 - mass. 46702; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 22/2012 - mass. 36070).

Rispetto ai decreti-legge a contenuto ab origine plurimo solo l’inserimento, in sede di conversione, di una norma del tutto estranea alla ratio e alla finalità unitaria determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. (Precedenti: S. 44/2025 - mass. 46702; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 22/2012 - mass. 36070). 



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte