Sentenza 218/2025 (ECLI:IT:COST:2025:218)
Massima numero 47139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  18/11/2025;  Decisione del  18/11/2025
Deposito del 30/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47140  47141  47142  47143  47144


Titolo
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Individuazione sulla base di norme censurate e parametri evocati - Necessità ulteriore di indicare i profili censurati nel caso si ritenga leso il principio di eguaglianza e/o ragionevolezza - Ratio - Natura multiforme del principio. (Classif. 111007).

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale, il thema decidendum risulta dalle norme legislative oggetto della questione e dai parametri evocati (anche implicitamente), mentre gli argomenti, pur dovendo essere svolti in misura sufficiente nell’atto di promovimento, non definiscono il thema decidendum, come risulta chiaramente dal secondo comma dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, che distingue i «termini» della questione (coincidenti con gli elementi indicati dal primo comma dell’art. 23) dai «motivi della istanza» ed è specificamente richiamato dall’art. 34 della stessa legge con riferimento ai ricorsi in via principale. In certi casi, però, la definizione della questione richiede un elemento ulteriore, rispetto alle norme legislative censurate e a quelle costituzionali evocate: il profilo. Ciò accade in particolare (ma non solo) per le questioni promosse ex art. 3 Cost., in quanto l’evocazione del principio di eguaglianza richiede l’indicazione di un tertium comparationis e l’evocazione del principio di ragionevolezza richiede l’indicazione di uno o più profili di irragionevolezza. Il principio di ragionevolezza, infatti, è multiforme e ha manifestazioni assai variegate. Se non è indicato il profilo, non è identificato realmente il vizio: il primo, dunque, può considerarsi “causa efficiente” del secondo. (Precedenti: S. 167/2025 - mass. 47091; S. 112/2024 - mass. 46245).

Di fronte a un ricorso che evoca il principio di ragionevolezza sotto determinati profili, occorre decidere esclusivamente su essi, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 27 della legge n. 87 del 1953), anche al fine di non vanificare le esigenze del contraddittorio, particolarmente stringenti in un giudizio di parti come quello in via principale.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23