Sentenza 136/2025 (ECLI:IT:COST:2025:136)
Massima numero 46876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  10/06/2025;  Decisione del  10/06/2025
Deposito del 28/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46872  46873  46874  46875


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico, anche in adempimento della relativa normativa europea - Adozione di misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali materie - Previsioni di criteri uniformi ai fini di una tempestiva e efficace realizzazione dei progetti strategici di estrazione, riciclaggio o trasformazione di materie prime critiche strategiche - Competenza del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) a presentare i progetti presso la Commissione europea, sentita la Regione interessata, nonché ad approvare il Piano nazionale delle materie prime critiche e il programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, sentite le regioni interessate - Istituzione di un punto unico di contatto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per il rilascio di ogni titolo abilitativo, nonché per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio, senza coinvolgimento della Regione interessata, sia coinvolta o sentita nella procedura di rilascio dei titoli abilitativi - Competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy a convocare la conferenza di servizi e di rilasciare l'autorizzazione unica per i progetti strategici - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione della normativa europea della cui attuazione trattasi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 216029).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, ossia quelle materie non energetiche e non agricole che, in base al regolamento n. 2024/1252/UE, sono considerate critiche per la loro grande importanza economica nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e per il loro significativo utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori strategici, al fine di garantire l’autosufficienza dell’Unione europea nel loro approvvigionamento. Le disposizioni impugnate, immediata attuazione al suddetto regolamento nell’ordinamento interno, nelle more dell’adozione di una disciplina organica del settore, disciplinano: i) i criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti ivi indicati (art. 1, commi 1 e 2); ii) il procedimento di riconoscimento del carattere strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lett. b); iii) le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i medesimi progetti (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2); iv) l’avvio dell’attività di ricerca di materie prime critiche e la pianificazione e programmazione nazionale (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lett. b). Dalle disposizioni del regolamento europeo richiamato emerge che esso lascia liberi gli Stati membri di decidere se istituire uno o più punti unici di contatto, se istituire i punti unici di contatto a livello locale, regionale o nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente, e, anche, se individuare o meno nel punto unico di contatto un’autorità che prende decisioni di autorizzazione. Pertanto, laddove, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione dei progetti strategici, il d.l. n. 84 del 2024, come conv., ha istituito il punto unico di contatto presso la competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ha effettuato una scelta che è compatibile con il sistema costituzionale interno e che risulta rispettosa del regolamento, ed è altresì ispirata a una logica di sussidiarietà, in relazione alla già segnalata necessità di assicurare un’attuazione unitaria della disciplina in esame.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 1  co. 2

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 2  co. 1

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 2  co. 2

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 3  co. 1

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 3  co. 2

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 3  co. 3

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 3  co. 8

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 4  co. 1

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 4  co. 2

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 4  co. 3

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 5  co. 1

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 5  co. 2

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 6  co. 2

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 7  co. 2

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 10  co. 6

decreto-legge  25/06/2024  n. 84  art. 15  co. 1

legge  08/08/2024  n. 115  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Regolamento UE  11/04/2024  n. 1252  art.