Reati e pene - In genere - Determinazione del trattamento sanzionatorio - Discrezionalità del legislatore - Limite - Manifesta irragionevolezza. (Classif. 210001)
Il sindacato della Corte costituzionale sull’esercizio dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore nella definizione della politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, deve essere particolarmente attento, in considerazione delle gravose conseguenze sui diritti costituzionali del destinatario della legge penale. (Precedenti: S. 10/2026 - mass. 47190, 47193; S. 193/2025 - mass. 47069, 47070; S. 117/2025 - mass. 46948, 46949; S. 113/2025 - mass. 46919; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43897).
Il sindacato di ragionevolezza in materia penale attiene al solo profilo della irragionevolezza manifesta, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore e i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. (Precedente: S. 46/2024 - mass. 46029).