Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Finalità - Indicazione al Servizio sanitario regionale delle modalità operative di dettaglio al fine di assicurare l'assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione, da parte dell'intera legge e del suo art. 1, della tutela della vita umana, dei principi di autodeterminazione, nonché in via principale, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e, in via subordinata, dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute e dei limiti statutari - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231006).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., nonché agli artt. 3 e 4, lett. i), dello statuto speciale, della intera legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, che detta procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, nonché del suo art. 1, che enuncia la finalità di fornire indicazioni operative di dettaglio al Servizio sanitario regionale al fine indicato. Quanto alle censure relative all’intera legge regionale, essa non viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale, perché non produce alcuna ingerenza, in quanto non modifica l’area di non punibilità di condotte astrattamente sussumibili nella fattispecie penale di istigazione o aiuto al suicidio ex art. 580 cod. pen., che resta quella determinata dalla sentenza n. 242 del 2019. Né viola, nel suo complesso, la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché non si muove in una situazione di “vuoto normativo”, dal momento che la legge statale già regola puntualmente la possibilità e le modalità di rinuncia o rifiuto, da parte del paziente, di trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, ma si limita a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedure, i cui tratti essenziali – uniformi in tutto il territorio nazionale – già si rinvengono nell’ordinamento vigente alla luce della giurisprudenza costituzionale. Considerazioni analoghe conducono a respingere l’ulteriore censura di violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni: la legge regionale sarda impugnata, nel suo complesso, disciplina l’attività che il SSR è tenuto a svolgere secondo l’ordinamento vigente, così come conformato dai principi ordinamentali enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, senza pertanto introdurre alcun nuovo livello essenziale di assistenza, né modificare la corrispondente disciplina statale. Né l’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute può di per sé ritenersi precluso al legislatore regionale dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, sull’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Va infatti considerato che la legge regionale si limita a disciplinare l’attività delle ASL. Sotto questo profilo essa afferisce alla materia della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente. In proposito, il ricorso non considera che i principi fondamentali della materia relativi alla disciplina delle procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito si possono desumere dalla legislazione statale vigente, letta alla luce delle sentenze costituzionali (in particolare: artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, che regolano la modalità di rifiuto e interruzione dei trattamenti di sostegno vitale; legge n. 38 del 2010, che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza; art. 14, terzo comma, lett. q, della legge n. 833 del 1978, in base al quale le AUSL provvedono, tra l’altro, agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, tra cui si iscrivono quelli necessari nell’ambito della procedura medicalizzata di assistenza al suicidio). Quanto infine all’art. 1, esso si sottrae a tutte le censure, in quanto enuncia semplicemente la finalità di fornire indicazioni operative di dettaglio al Servizio sanitario regionale al fine di assicurare l’assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019. (Precedenti: S. 204/2025 - mass. 47162; S. 66/2025 - mass. 46773; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813).