Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Singolo parlamentare - Instaurazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Requisiti - Esercizio di prerogative costituzionali diverse e distinte da quelle riconosciute in quanto componente dell'assemblea - Conflitto promosso verso altri organi parlamentari - Possibilità di intervenire verso altri poteri solo in caso di inerzia della Camera di appartenenza a tutela delle proprie prerogative - Necessità di reagire a violazioni gravi delle proprie prerogative, fondate nella Costituzione e non negli interna corporis - Rilevabilità in sede di sommaria delibazione - Dovere del singolo parlamentare di provare una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso per confitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, per avere consentito l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e di messaggistica elettronica, in assenza di autorizzazione del Senato della Repubblica). (Classif. 114003).
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha la finalità di rimuovere ogni situazione di conflittualità e di incertezza, che non si attaglia alle questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato, le quali invece, attenendo alle garanzie di ripartizione costituzionale delle attribuzioni, postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali. Pertanto, nell’ipotesi segnate dall’usurpazione o dalla menomazione delle prerogative costituzionali del parlamentare da parte di terzi poteri dello Stato, la legittimazione a promuoverne la tutela per mezzo di conflitto di attribuzione tra poteri spetta esclusivamente all’organo parlamentare e non al singolo, la cui posizione è assorbita; cosicché quest’ultimo, ai fini della ammissibilità del conflitto da lui promosso, deve non solo dimostrare di essere titolare di un’attribuzione sua propria, ma che tale attribuzione non sia al contempo della Camera. (Precedenti: O. 178/2025 - mass. 47068; O. 151/2022 - mass. 44863; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 163/2018 - mass. 40083; O. 188/2003 - mass. 27760; S. 116/2003 - mass. 27692).
Va riconosciuta la legittimazione soggettiva al singolo parlamentare ogni qual volta questi non rivendichi il potere di sostituirsi alle Camere, promuovendo il conflitto contro un’autorità giudiziaria, giudicante o inquirente, o altro organo diverso dalle stesse Assemblee parlamentari, ma censuri il fatto che la Camera di appartenenza non si sia attivata, nell’esercizio delle attribuzioni che le competono, a tutela del parlamentare, menomandone le attribuzioni costituzionali.
Nell’ambito della sfera di attribuzioni determinata per il potere legislativo dalle norme costituzionali, il singolo parlamentare, di regola, non dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene; tuttavia, va riconosciuta l’ammissibilità di conflitti promossi da singoli parlamentari, in presenza di alcune specifiche condizioni, quali: i) devono venire in rilievo attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare (come, ad esempio, l’iniziativa legislativa e la proposizione di emendamenti); ii) il conflitto può essere promosso solo nei confronti di altri organi parlamentari, essendo finalizzato esclusivamente a evitare che le prerogative del ricorrente siano soggette all’arbitrio della maggioranza; iii) rispetto ai soggetti esterni alle Camere, quali, in particolare, il Governo o l’autorità giudiziaria, vale la regola dell’assorbimento, nel senso che le attribuzioni costituzionali dei singoli parlamentari vengono tutelate indirettamente, essendo riconosciuta una concorrente attribuzione all’organo collegiale del quale il parlamentare fa parte e che ben potrà agire attraverso lo strumento del conflitto; iv) solo nell’ipotesi in cui, pur ricorrendone i presupposti, questa tutela non venga attivata, il singolo parlamentare ha la facoltà di promuovere conflitto di attribuzione nei confronti dell’organo di cui fa parte che non l’abbia tutelato; v) la violazione contestata deve essere così grave da menomare le attribuzioni del singolo parlamentare che trovano direttamente fondamento nella Costituzione, e non solo nelle fonti regolamentari o subregolamentari interne alle Camere, trattandosi in quest’ultimo caso di meri interna corporis, ai quali non si estende il sindacato costituzionale, il cui oggetto non può essere la dinamica politica al di là di quanto le fonti costituzionali disciplinano, stante la necessità che alle Camere sia riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nell’applicazione delle regole parlamentari. (Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 15/2022 - mass. 44455; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 17/2019 - mass. 41933).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione a promuoverlo, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, del suo Presidente, del suo Ufficio di presidenza, nonché nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per avere la commissione deciso di utilizzare, mediante messa a disposizione dei suoi componenti, le intercettazioni di conversazioni telefoniche e di messaggistica elettronica del ricorrente, trasmesse il 5 settembre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta, in assenza di autorizzazione del Senato della Repubblica, Nel caso di specie, il conflitto non ha a oggetto la decisione della Camera di appartenenza di non promuovere conflitto nei confronti della Procura della Repubblica di Caltanissetta o, eventualmente, della stessa Commissione parlamentare di inchiesta, ma il dolersi, da parte del ricorrente, della condotta assunta dalla Commissione parlamentare, a mezzo del suo Presidente e dell’Ufficio di presidenza; pertanto, provenendo la menomazione denunciata non dal Senato, ma da un distinto potere dello Stato, non sussiste alcuna ragione per derogare al principio che la legittimazione del singolo parlamentare al conflitto, ove esistente in linea astratta, viene assorbita da quella dell’organo parlamentare competente).