Bilancio e contabilità pubblica - Riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle comunicazioni - Ammissione prioritaria dei progetti di investimento redatti sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancata previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Conseguente violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie "energia", "governo del territorio" e "ordinamento della comunicazione", nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aggiunge il comma c-ter all'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione coinvolge competenze regionali in materia di energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione nonché interessi, facenti capo al Fondo rotativo, per la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato, ascrivibili nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva. Ma tale concorso di competenze, non risolvibile attraverso un giudizio di prevalenza dell'una sull'altra, necessita il ricorso a strumenti di leale collaborazione, quale, nella specie, l'assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata.
In tema, v. citate sentenze n. 63/2008 e n. 336/2005.