Sentenza 339/2009 (ECLI:IT:COST:2009:339)
Massima numero 34206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/12/2009;  Decisione del  16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34202  34203  34204  34205


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle comunicazioni - Ammissione prioritaria dei progetti di investimento redatti sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancata previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 281 del 1997 - Conseguente violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie "energia", "governo del territorio" e "ordinamento della comunicazione", nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aggiunge il comma c-ter all'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La disposizione coinvolge competenze regionali in materia di energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione nonché interessi, facenti capo al Fondo rotativo, per la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato, ascrivibili nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva. Ma tale concorso di competenze, non risolvibile attraverso un giudizio di prevalenza dell'una sull'altra, necessita il ricorso a strumenti di leale collaborazione, quale, nella specie, l'assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata.

In tema, v. citate sentenze n. 63/2008 e n. 336/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 10  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

 30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 355

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte