Sentenza 340/2009 (ECLI:IT:COST:2009:340)
Massima numero 34210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
16/12/2009; Decisione del
16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti locali - Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio - Attribuzione del carattere di variante allo strumento urbanistico generale, anche in contrasto con i piani territoriali delle Regioni e delle Province - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle materie concorrenti "governo del territorio" ed "edilizia e urbanistica" - Mancato svolgimento di specifiche censure riferibili al comma 1 dell'art. 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 - Inammissibilità della questione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti locali - Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio - Attribuzione del carattere di variante allo strumento urbanistico generale, anche in contrasto con i piani territoriali delle Regioni e delle Province - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle materie concorrenti "governo del territorio" ed "edilizia e urbanistica" - Mancato svolgimento di specifiche censure riferibili al comma 1 dell'art. 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la ricorrente non espone alcuna motivazione a sostegno della censura relativa alla norma denunziata che, avendo un contenuto del tutto diverso dal comma 2, avrebbe richiesto l'allegazione di motivi specifici.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la ricorrente non espone alcuna motivazione a sostegno della censura relativa alla norma denunziata che, avendo un contenuto del tutto diverso dal comma 2, avrebbe richiesto l'allegazione di motivi specifici.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 58
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte