Sentenza 340/2009 (ECLI:IT:COST:2009:340)
Massima numero 34211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
16/12/2009; Decisione del
16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti locali - Redazione, da parte di ciascun ente, di apposito elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Ritenuta violazione dell'autonomia organizzativa degli enti - Individuazione dell'organo di Governo regionale competente a deliberare rimessa alle regole organizzative degli enti stessi - Non fondatezza della questione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti locali - Redazione, da parte di ciascun ente, di apposito elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Ritenuta violazione dell'autonomia organizzativa degli enti - Individuazione dell'organo di Governo regionale competente a deliberare rimessa alle regole organizzative degli enti stessi - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione denunciata affida agli enti locali la formazione degli elenchi in essa previsti, sulla base di valutazioni demandate agli enti medesimi, con lo scopo di favorire su tutto il territorio nazionale l'individuazione di immobili suscettibili di «valorizzazione ovvero di dismissione», nella prospettiva di permettere il reperimento di ulteriori risorse economiche e quindi di ottenere l'incremento delle entrate locali. Sicché, ai sensi della norma in esame, l'individuazione dell'organo competente a deliberare può avvenire soltanto sulla base delle regole organizzative degli enti stessi, alle quali, in definitiva, si deve ritenere che la norma censurata faccia rinvio.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione denunciata affida agli enti locali la formazione degli elenchi in essa previsti, sulla base di valutazioni demandate agli enti medesimi, con lo scopo di favorire su tutto il territorio nazionale l'individuazione di immobili suscettibili di «valorizzazione ovvero di dismissione», nella prospettiva di permettere il reperimento di ulteriori risorse economiche e quindi di ottenere l'incremento delle entrate locali. Sicché, ai sensi della norma in esame, l'individuazione dell'organo competente a deliberare può avvenire soltanto sulla base delle regole organizzative degli enti stessi, alle quali, in definitiva, si deve ritenere che la norma censurata faccia rinvio.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 58
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte