Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
16/12/2009; Decisione del
16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalità di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana - Abrogazione della disposizione censurata prima che potesse esplicare effetto - Non trasferibilità della questione a successiva disposizione di identico contenuto - Cessazione della materia del contendere.
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalità di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana - Abrogazione della disposizione censurata prima che potesse esplicare effetto - Non trasferibilità della questione a successiva disposizione di identico contenuto - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle censure proposte in relazione al comma 8 dell'art. 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la disposizione censurata, applicabile «a decorrere dal 1° gennaio 2009», è stata abrogata prima che essa potesse esplicare alcun effetto. Né può disporsi, in ragione dell'intervallo di tempo trascorso fra l'abrogazione della norma impugnata (comma 8 dell'art. 61) e la successiva introduzione di diversa disposizione dal contenuto identico (comma 7-bis dell'art. 61), il trasferimento sulla seconda disposizione delle censure proposte dalle ricorrenti con riferimento alla prima.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle censure proposte in relazione al comma 8 dell'art. 61, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la disposizione censurata, applicabile «a decorrere dal 1° gennaio 2009», è stata abrogata prima che essa potesse esplicare alcun effetto. Né può disporsi, in ragione dell'intervallo di tempo trascorso fra l'abrogazione della norma impugnata (comma 8 dell'art. 61) e la successiva introduzione di diversa disposizione dal contenuto identico (comma 7-bis dell'art. 61), il trasferimento sulla seconda disposizione delle censure proposte dalle ricorrenti con riferimento alla prima.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 61
co. 8
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte