Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  16/12/2009;  Decisione del  16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34213  34214  34216  34217  34218  34219  34220  34221  34222  34223  34224  34225  34226


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalità di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della competenza regionale relativa all'organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, con lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Formulazione generica delle censure riferite all'art. 118 Cost. - Insufficiente motivazione circa il modo in cui l'asserita violazione degli artt. 3 e 97 ridondi in lesione di competenze regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 118 Cost. Quanto alla violazione dell'art. 118 Cost., la censura è motivata in modo del tutto generico, non indicando la ricorrente quali competenze amministrative regionali risulterebbero lese per effetto della disposizione censurata. Quanto alle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente non adduce una sufficiente motivazione circa il modo in cui l'asserita violazione di tali parametri costituzionali ridondi in una lesione delle proprie competenze legislative, amministrative o finanziarie.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 233, n. 234, n. 249 e n. 254/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 61  co. 7

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 18  co. 4

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte