Sentenza 129/2023 (ECLI:IT:COST:2023:129)
Massima numero 45598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  20/04/2023;  Decisione del  20/04/2023
Deposito del 23/06/2023; Pubblicazione in G. U. 28/06/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Estensione anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità permanente psico-fisica per essere stati sottoposti a vaccinazione, raccomandata, antimeningococcica - Asserita omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, tutela, anche collettiva, della salute, e di ragionevolezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 081002).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, asserisce il rimettente, non prevede che la tutela mediante indennizzo, a carico dello Stato, a quanti abbiano riportato menomazioni permanenti della integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, spetti anche ai soggetti che tali conseguenze abbiano patito per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica. Il quadro normativo rilevante contiene elementi che il rimettente non ha preso in considerazione. Sebbene, infatti, le vaccinazioni contro il meningococco di gruppo B e C, in seguito all'approvazione della legge di conversione n. 119 del 2017 del d.l. n. 73 del 2017, non sono più obbligatorie, ma solo raccomandate, l'art. 5-quater, inserito a sua volta in sede di conversione, rinvia alla legge n. 210 del 1992, in materia di indennizzi, prevendendone l'applicazione a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'art. 1, abbiano riportato lesioni o infermità permanenti. Per vero, dall'indicato art. 5-quater è possibile trarre conclusioni diverse, financo opposte tra loro: ad esempio che abbia funzione ricognitiva, come una sorta di "rinvio fisso" all'impianto originario dell'art. 1, cosicché si riferisca alle sole vaccinazioni obbligatorie; o che, al contrario, come emerge dai lavori preparatori, nonché dalla giurisprudenza costituzionale, il legislatore abbia voluto riconoscere il diritto all'indennizzo anche ai danneggiati dalle vaccinazioni raccomandate. Inoltre andrebbe ulteriormente stabilito se esso risulti ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio principale, che riguarda una vaccinazione somministrata ad un minore nel febbraio 2008. Al contrario, l'ordinanza di rimessione rimane silente rispetto a tutte le questioni interpretative prospettate, determinando una lacuna che compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 42/2023 - mass. 45413; S. 35/2023 - mass. 45368; S. 29/2023 - mass. 45344; S. 232/2021 - mass. 44389; S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 118/2020 - mass. 43420; S. 266/2019 - mass. 40921; S. 150/2019 - mass. 41415; S. 5/2018 - mass. 39688; S. 268/2017 - mass. 40637; S. 107/2012 - mass. 36289; S. 423/2000 - mass. 25734; S. 118/1996 - mass. 22329; S. 27/1998 - mass. 23685; O. 244/2017 - mass. 40153).



Atti oggetto del giudizio

legge  25/02/1992  n. 210  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte