Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  16/12/2009;  Decisione del  16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34213  34214  34215  34217  34218  34219  34220  34221  34222  34223  34224  34225  34226


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalità di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non applicabilità alle Regioni dell'obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7-bis (comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. Il comma 7-bis dell'art. 61 deve essere interpretato alla luce del successivo comma 17 del medesimo articolo. La prima disposizione stabilisce, infatti, che la somma pari all'1,5 per cento della percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere versata ad apposito capitolo del bilancio statale «per essere destinata al fondo di cui al comma 17» dello stesso articolo, il quale, tuttavia, precisa che l'obbligo del versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato «non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». Alla luce di tale disciplina, deve quindi ritenersi che la disposizione censurata sia applicabile anche agli enti territoriali nella parte in cui prevede la riduzione dal 2 per cento allo 0,5 per cento dell'incentivo che può essere corrisposto ai dipendenti ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma deve escludersi che essa sia applicabile agli enti territoriali nella parte in cui impone l'obbligo di versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le riduzioni di spesa derivanti da tale misura (cioè l'1,5 per cento). Pertanto, non risultando applicabile alle Regioni l'obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali, non si produce l'effetto lesivo dell'autonomia finanziaria regionale paventato dalle ricorrenti, consistente nella acquisizione al bilancio dello Stato di risorse regionali dirette a compensare attività svolte da dipendenti regionali.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 61  co. 7

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 18  co. 4

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte