Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  16/12/2009;  Decisione del  16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34213  34214  34215  34216  34218  34219  34220  34221  34222  34223  34224  34225  34226


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalità di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ipotizzata applicabilità della normativa censurata anche agli incentivi corrisposti dalle Regioni ai propri dipendenti - Ritenuta violazione della competenza regionale relativa all'organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Disciplina concernente i trattamenti economici incentivanti, riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7-bis (comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. I trattamenti economici incentivanti oggetto della disciplina censurata si riferiscono allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare, direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte dalla Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia «ordinamento civile».

In senso analogo, v. citata sentenza n. 410/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 61  co. 7

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 18  co. 4

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte