Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalità di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ipotizzata applicabilità della normativa censurata anche agli incentivi corrisposti dalle Regioni ai propri dipendenti - Ritenuta violazione della competenza regionale relativa all'organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Disciplina concernente i trattamenti economici incentivanti, riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7-bis (comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. I trattamenti economici incentivanti oggetto della disciplina censurata si riferiscono allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare, direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte dalla Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia «ordinamento civile».
In senso analogo, v. citata sentenza n. 410/2007.