Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
16/12/2009; Decisione del
16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalità di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Disciplina concernente i trattamenti economici incentivanti, riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalità di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Disciplina concernente i trattamenti economici incentivanti, riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7-bis (comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione, dato che tale principio non può trovare applicazione in un ambito che risulta rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 7-bis (comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione, dato che tale principio non può trovare applicazione in un ambito che risulta rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 61
co. 7
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
decreto-legge
29/11/2008
n. 185
art. 18
co. 4
legge
28/01/2009
n. 2
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte