Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  16/12/2009;  Decisione del  16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34213  34214  34215  34216  34217  34218  34220  34221  34222  34223  34224  34225  34226


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Versamento al bilancio dello Stato del 50% dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Riassegnazione dell'importo ad apposito fondo statale per il finanziamento del trattamento economico accessorio di dirigenti o di fondi perequativi istituiti da organi di autogoverno di magistratura e avvocatura dello Stato - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione degli artt. 117 e 119 Cost. - Formulazione generica delle questioni - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per formulazione generica, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. La ricorrente si limita infatti a riportare il testo della disposizione denunciata e ad indicare i parametri asseritamente lesi, senza esplicitare alcuna argomentazione a sostegno dell'ipotizzata illegittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 61  co. 9

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte