Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  16/12/2009;  Decisione del  16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34213  34214  34215  34216  34217  34218  34219  34221  34222  34223  34224  34225  34226


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Versamento al bilancio dello Stato del 50% dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Riassegnazione dell'importo ad apposito fondo statale per il finanziamento del trattamento economico accessorio di dirigenti o di fondi perequativi istituiti da organi di autogoverno di magistratura e avvocatura dello Stato - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non applicabilità alle Regioni dell'obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. Infatti, il comma 17 dell'art. 61 stabilisce che l'obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni del medesimo articolo, fra le quali è da comprendersi anche quella di cui al censurato comma 9, non si applica agli enti territoriali. Conseguentemente, deve escludersi che la norma impugnata abbia effetto lesivo dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 61  co. 9

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte