Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
16/12/2009; Decisione del
16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Versamento al bilancio dello Stato del 50% dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Riassegnazione dell'importo ad apposito fondo statale per il finanziamento del trattamento economico accessorio di dirigenti o di fondi perequativi istituiti da organi di autogoverno di magistratura e avvocatura dello Stato - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non applicabilità alle Regioni dell'obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Versamento al bilancio dello Stato del 50% dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Riassegnazione dell'importo ad apposito fondo statale per il finanziamento del trattamento economico accessorio di dirigenti o di fondi perequativi istituiti da organi di autogoverno di magistratura e avvocatura dello Stato - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non applicabilità alle Regioni dell'obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. Infatti, il comma 17 dell'art. 61 stabilisce che l'obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni del medesimo articolo, fra le quali è da comprendersi anche quella di cui al censurato comma 9, non si applica agli enti territoriali. Conseguentemente, deve escludersi che la norma impugnata abbia effetto lesivo dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 119 Cost. Infatti, il comma 17 dell'art. 61 stabilisce che l'obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni del medesimo articolo, fra le quali è da comprendersi anche quella di cui al censurato comma 9, non si applica agli enti territoriali. Conseguentemente, deve escludersi che la norma impugnata abbia effetto lesivo dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 61
co. 9
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte