Bilancio e contabilità pubblica - Misure di riduzione della spesa pubblica - Obbligo per gli enti e le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria di versare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato con riassegnazione delle somme stesse ad un apposito fondo statale di parte corrente - Applicabilità all'Università della Valle d'Aosta - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Violazione del principio di leale collaborazione nonché della potestà legislativa regionale in materia di finanziamento all'Ateneo Valdostano attribuita alla Regione con decreto di attuazione dello statuto avente forza prevalente sulle leggi ordinarie - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta. La disposizione censurata dispone unilateralmente, e senza alcuna forma di coinvolgimento della Regione Valle d'Aosta, l'acquisizione al bilancio statale di somme provenienti dall'applicazione di misure di contenimento che si riferiscono a voci di spesa che sono finanziate anche con risorse poste a carico del bilancio regionale. In tal modo, la norma impugnata, da un lato, viola il principio di leale collaborazione, e, dall'altro lato, lede la potestà legislativa in materia di finanziamento dell'ateneo che è attribuita alla Regione Valle d'Aosta da un decreto di attuazione dello statuto, cui la costante giurisprudenza della Corte riconosce forza prevalente su quella delle leggi ordinarie.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 159, n. 132 del 2009, n. 341/2001, n. 212/1994 e n. 20/1956.