Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Misure dirette a consentire alle Regioni, con concorso finanziario dello Stato, di abolire, per gli assistiti non esentati, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ( ticket ) e contestuale previsione di norme di copertura finanziaria, con parziale concorso delle Regioni - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Calabria - Asserita lesione, con normativa di dettaglio, della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica" - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Legittimo esercizio del potere dello Stato di dettare principi fondamentali di coordinamento finanziario sussistendo, da parte delle Regioni, possibilità di scelta circa i concreti strumenti per il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio finanziario - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposta in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., in quanto le disposizioni impugnate, ove correttamente considerate nel loro insieme e in relazione al risultato finale che esse si prefiggono di raggiungere, non prevedono «in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento» di obiettivi di riequilibrio finanziario, ma lasciano alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di «strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi».
In senso analogo, v. citate sentenze n. 284 e n. 237/2009.