Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Misure dirette a consentire alle Regioni, con concorso finanziario dello Stato, di abolire, per gli assistiti non esentati, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ( ticket ) e contestuale previsione di norme di copertura finanziaria, con parziale concorso delle Regioni - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Calabria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistente necessità di intesa con le Regioni per la rimozione di una limitazione alla autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposta per asserita violazione del principio di leale collaborazione. Le norme impugnate non contraddicono l'omogeneità delle forme di compartecipazione alla spesa, dal momento che esse si limitano a consentire una contenuta variabilità dell'importo del ticket fra Regione e Regione, pur sempre entro una soglia massima fissata dallo Stato. Inoltre, non può ritenersi in contrasto con il principio di leale collaborazione una disciplina che, sotto lo specifico profilo qui considerato, amplia e non comprime l'autonomia delle Regioni. Queste ultime, per effetto delle disposizioni censurate, possono applicare, ridurre o abolire un ticket che, in precedenza, erano invece tenute ad applicare. Il fatto che il legislatore statale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, abbia acquisito l'intesa delle Regioni per introdurre una norma che pone un limite alla loro autonomia (il ticket fisso su tutto il territorio nazionale) non implica che una analoga intesa sia necessariamente richiesta anche per la rimozione, sia pur condizionata, di tale limite.
In tema, v. citata sentenza n. 293/2008.