Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  16/12/2009;  Decisione del  16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34213  34214  34215  34216  34217  34218  34219  34220  34221  34222  34223  34225  34226


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Misure di riduzione della spesa - Importo dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi, nonché compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofliattici - Rideterminazione con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 - Applicabilità alla Provincia autonoma di Trento - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Difetto di legittimazione dello Stato a dettare norme di coordinamento finanziario in quanto finalizzate al contenimento di spesa sanitaria interamente sostenuta dalla Provincia - Illegittimità costituzionale in parte qua . Estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse provenienti dalla riduzione dei compensi di dirigenti e sindaci delle strutture sanitarie, prevista dalla disciplina impugnata, devono essere destinate dalle Regioni al finanziamento dei rispettivi servizi sanitari regionali, per finanziare l'eventuale abolizione del ticket. Il censurato comma 14 dell'art. 61 è strettamente connesso con le altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, insieme alle quali esso è diretto a consentire alle Regioni di abolire o ridurre il ticket, in precedenza fissato dal legislatore statale, alla condizione che le Regioni stesse concorrano con lo Stato alla copertura dei relativi oneri. Pertanto, se considerata alla luce del più complessivo sistema normativo in cui risulta inserita, tale disposizione costituisce legittimo esercizio del potere dello Stato di dettare principi fondamentali di coordinamento finanziario. Ma a simili conclusioni non può pervenirsi nello specifico caso della Provincia autonoma di Trento, la quale provvede interamente al finanziamento del proprio servizio sanitario provinciale, «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994). In tale diverso e peculiare contesto, l'applicazione alla Provincia autonoma di Trento del comma 14 dell'art. 61 non risponderebbe alla funzione che la misura in questione assolve per le altre Regioni. Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti dello stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento. Tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 61  co. 14

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 69

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 70

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 71

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 72

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 73

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 74

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 76

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 77

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 82

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 84

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 85

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 86

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2