Sentenza 341/2009 (ECLI:IT:COST:2009:341)
Massima numero 34225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
16/12/2009; Decisione del
16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di riduzione della spesa pubblica - Rideterminazione degli importi dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, e compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofliattici - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per caducazione della norma richiamata dalla disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di riduzione della spesa pubblica - Rideterminazione degli importi dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, e compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofliattici - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per caducazione della norma richiamata dalla disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale riferita al comma 14 dell'art. 61, priva la ricorrente dell'interesse ad impugnare il citato comma 15, primo periodo, del medesimo articolo, per caducazione della norma richiamata dalla disposizione impugnata.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale riferita al comma 14 dell'art. 61, priva la ricorrente dell'interesse ad impugnare il citato comma 15, primo periodo, del medesimo articolo, per caducazione della norma richiamata dalla disposizione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 61
co. 15
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 70
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 71
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 72
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 73
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 74
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 76
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 77
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 78
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 82
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 84
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 85
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 86
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2