Ordinanza 342/2009 (ECLI:IT:COST:2009:342)
Massima numero 34228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  16/12/2009;  Decisione del  16/12/2009
Deposito del 30/12/2009; Pubblicazione in G. U. 07/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34227


Titolo
Enti pubblici - Soppressione di enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, fatti salvi quelli espressamente esclusi e quelli confermati con apposito decreto ministeriale - Ricorso della Regione Liguria - Ipotizzata applicabilità della disposizione anche agli enti pubblici regionali e locali - Lamentata violazione della competenza legislativa ed amministrativa regionale nella materia dell'organizzazione della Regione, degli enti pararegionali e degli enti locali, nonché dell'autonomia normativa ed amministrativa degli enti locali e del principio di leale collaborazione - Esplicita convergenza delle parti sull'opzione interpretativa indicata a fondamento del ricorso - Difetto di interesse a procedere - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la soppressione di enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, promossa dalla Regione Liguria in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione. La ricorrente impugna «a titolo cautelativo», ipotizzando che la norma indubbiata possa comportare la soppressione anche degli enti pubblici regionali e locali, ed insiste per l'accoglimento della questione nonostante che sull'interpretazione della disposizione denunciata le parti convergano nel senso che l'ambito di applicazione della medesima si intende limitato agli "enti pubblici nazionali". L'assenza di contrasto sull'opzione interpretativa indicata a fondamento del ricorso proposto a titolo cautelativo, nel configurare come meramente astratta la questione di legittimità costituzionale di una disposizione solo eventualmente lesiva di competenze, rende l'impugnazione priva di consistenza ed evidenzia il difetto di interesse a coltivarla.

Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, delle questioni promosse "in via cautelativa ed ipotetica" sulla base di interpretazioni prospettate anche soltanto come possibili, v., ex multis, sentenza n. 228 del 2003.

Sulla necessità che l'oggetto del giudizio non si esaurisca in una questione di esatta interpretazione della disposizione impugnata, dovendo questa necessariamente risultare connessa, in via strumentale, a quella relativa alla salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle competenze, v. ex multis, sentenza n. 19 del 1956; sentenze n. 242 del 1989 e n. 216 del 2008.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 26  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte