Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Esclusione della valutazione d'impatto ambientale o valutazione d'incidenza per rinnovi di concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge - Prevista sanatoria, subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo unico, per perforazioni non autorizzate finalizzate alla captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005 - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disciplina impugnata, medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 10, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, che, nel disciplinare la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, prevede ipotesi di esclusione della VIA nonché sanatorie per perforazioni non autorizzate, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. ed agli artt. 95 e 96, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse parti, infatti, hanno concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, il legislatore regionale è intervenuto con la legge della Regione Campania n. 8 del 2009, che ha espressamente abrogato le disposizioni censurate, medio tempore prive di applicazione.
In tema di cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata, medio tempore non attuata, v., citate, tra le altre, sentenze n. 234 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 438 del 2008.