Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Fissazione di proroga cinquantennale per le concessioni perpetue in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443 del 1927 - Ricorso del Governo - Sopravvenuta norma regionale sostitutiva di quella contestata, medio termine attuata - Carattere non satisfattivo della disciplina sopravvenuta - Impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, che, nel disciplinare la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, fissa una proroga cinquantennale per le concessioni "perpetue", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. ed all'art. 96, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione censurata, infatti, oltre ad aver trovato applicazione, è stata sostituita con una nuova norma che non rende soddisfazione alle ragioni fatte valere con il ricorso, posto che fissa la durata delle concessioni che all'atto di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2008 erano "perpetue" in cinquanta anni (e cioè individuando lo stesso periodo di durata della proroga stabilita dalla norma sostituita) e non già in trenta anni, secondo quanto previsto dalla normativa statale invocata dal Governo.