Sentenza 1/2010 (ECLI:IT:COST:2010:1)
Massima numero 34231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  11/01/2010;  Decisione del  11/01/2010
Deposito del 14/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34229  34230


Titolo
Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Fissazione di proroga cinquantennale per le concessioni perpetue in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443 del 1927 - Contrasto con la normativa nazionale che stabilisce il principio della temporaneità delle derivazioni e il loro limite massimo di durata in trenta anni quale standard di tutela ambientale da applicarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.. La norma impugnata, nel prevedere la fissazione della proroga cinquantennale per le concessioni perpetue in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, lede il principio posto dall'art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 che stabilisce la temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto. Sussiste, infatti, sulle acque minerali e termali un concorso di competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela ambientale o conservazione del bene stesso. La previsione di legge statale si giustifica quale livello adeguato e non riducibile in materia di tutela dell'ambiente, che funge da limite alla legislazione regionale. Ciò anche in ragione della incidenza che esso può avere ai fini della VIA, ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost..

Sulla distinzione tra tutela e fruizione del bene "acque minerali e termali", v., citata, tra le altre, sentenza n. 105 del 2008.

Sul concorso di competenze sullo stesso bene, v., citate, da ultimo: sentenza n. 225 del 2009 e sentenza n. 105 del 2008.

Sull'incidenza della materia "acque minerali e termali" sulle interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" e, quindi, dell'ambiente, inteso come "sistema", v., citate, sentenza n. 168 del 2008, sentenza n. 378 del 2007 e ordinanza n. 144 del 2007.

Sui livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale e che fungono da limite alla legislazione regionale, v., citate, sentenze n. 61 del 2009 e n. 225 del 2009.

Sulla riconduzione della VIA alla materia "tutela dell'ambiente", v., citata, sentenza n. 225 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  29/07/2008  n. 8  art. 44  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 96    co. 8