Sanità - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Attribuzione agli organi ordinari della Regione di competenze ormai assegnate al commissario ad acta nominato dal Governo per attuare il piano - Violazione del potere sostitutivo dello Stato previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 85, della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, nella parte in cui non esclude, dall'ambito della sua operatività, le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro. Tale conclusione è imposta dalla constatazione che la scelta di riservare esclusivamente agli organi ordinari della Regione la modifica delle «disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili», pur quando esse presentino profili di interferenza con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, si risolve in un obiettivo svuotamento dei poteri del commissario ad acta, e dunque in una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 97/2007, n. 383/2005, n. 240/2004.