Sentenza 2/2010 (ECLI:IT:COST:2010:2)
Massima numero 34234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
11/01/2010; Decisione del
11/01/2010
Deposito del 14/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Titolo
Sanità - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Individuazione degli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta , senza indicazione dei destinatari degli interventi - Ricorso del Governo - Ritenuta irragionevolezza delle disposizioni denunciate, asserita lesione dei princìpi di buon andamento, di copertura finanziaria, di leale collaborazione, nonché del potere sostitutivo dello Stato - Disposizione priva di autonomo contenuto precettivo, inidonea a ledere le prerogative del commissario ad acta nominato dal Governo ad attuare il piano - Non fondatezza della questione.
Sanità - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Individuazione degli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta , senza indicazione dei destinatari degli interventi - Ricorso del Governo - Ritenuta irragionevolezza delle disposizioni denunciate, asserita lesione dei princìpi di buon andamento, di copertura finanziaria, di leale collaborazione, nonché del potere sostitutivo dello Stato - Disposizione priva di autonomo contenuto precettivo, inidonea a ledere le prerogative del commissario ad acta nominato dal Governo ad attuare il piano - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. Il silenzio serbato da tale norma sui destinatari degli «interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario» (ai quali essa fa riferimento nel richiamare le previsioni contenute nei commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72), rende la stessa priva di autonomo contenuto precettivo e, di riflesso, della capacità di ledere le prerogative del commissario.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. Il silenzio serbato da tale norma sui destinatari degli «interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario» (ai quali essa fa riferimento nel richiamare le previsioni contenute nei commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72), rende la stessa priva di autonomo contenuto precettivo e, di riflesso, della capacità di ledere le prerogative del commissario.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
11/08/2008
n. 14
art. 1
co. 65
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte