Sentenza 2/2010 (ECLI:IT:COST:2010:2)
Massima numero 34234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  11/01/2010;  Decisione del  11/01/2010
Deposito del 14/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34232  34233  34235  34236  34237


Titolo
Sanità - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Individuazione degli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta , senza indicazione dei destinatari degli interventi - Ricorso del Governo - Ritenuta irragionevolezza delle disposizioni denunciate, asserita lesione dei princìpi di buon andamento, di copertura finanziaria, di leale collaborazione, nonché del potere sostitutivo dello Stato - Disposizione priva di autonomo contenuto precettivo, inidonea a ledere le prerogative del commissario ad acta nominato dal Governo ad attuare il piano - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. Il silenzio serbato da tale norma sui destinatari degli «interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario» (ai quali essa fa riferimento nel richiamare le previsioni contenute nei commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72), rende la stessa priva di autonomo contenuto precettivo e, di riflesso, della capacità di ledere le prerogative del commissario.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  11/08/2008  n. 14  art. 1  co. 65

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte