Sentenza 2/2010 (ECLI:IT:COST:2010:2)
Massima numero 34235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
11/01/2010; Decisione del
11/01/2010
Deposito del 14/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Titolo
Sanità - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Previsione di forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria e di incentivi all'esodo del personale del comparto sanitario - Misure incoerenti rispetto all'obiettivo di riequilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - Irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.
Sanità - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Previsione di forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria e di incentivi all'esodo del personale del comparto sanitario - Misure incoerenti rispetto all'obiettivo di riequilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - Irragionevolezza intrinseca e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 69, della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, la cui impugnativa deve intendersi limitata alle sole lettere b) e c) e non anche estesa alla lettera a), che riguarda l'istituzione di un Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in mobilità. Invero, le misure di cui alle suindicate lettere del comma in esame - consistenti nella previsione tanto di «forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria», quanto di «meccanismi di incentivi all'esodo» del personale del comparto sanità - si presentano non coerenti rispetto all'obiettivo del rientro nell'equilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004. Le stesse, inoltre, essendo adottate «in difetto di qualsiasi previsto coordinamento con i poteri a tal fine attribuiti al nominato commissario ad acta», risultano effettivamente destinate a sovrapporsi a questi ultimi. Ricorrono, dunque, i denunciati vizi di irragionevolezza intrinseca e di violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 69, della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, la cui impugnativa deve intendersi limitata alle sole lettere b) e c) e non anche estesa alla lettera a), che riguarda l'istituzione di un Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in mobilità. Invero, le misure di cui alle suindicate lettere del comma in esame - consistenti nella previsione tanto di «forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria», quanto di «meccanismi di incentivi all'esodo» del personale del comparto sanità - si presentano non coerenti rispetto all'obiettivo del rientro nell'equilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004. Le stesse, inoltre, essendo adottate «in difetto di qualsiasi previsto coordinamento con i poteri a tal fine attribuiti al nominato commissario ad acta», risultano effettivamente destinate a sovrapporsi a questi ultimi. Ricorrono, dunque, i denunciati vizi di irragionevolezza intrinseca e di violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
11/08/2008
n. 14
art. 1
co. 69
legge della Regione Lazio
11/08/2008
n. 14
art. 1
co. 69
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte