Sentenza 2/2010 (ECLI:IT:COST:2010:2)
Massima numero 34237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
11/01/2010; Decisione del
11/01/2010
Deposito del 14/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Titolo
Sanità - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Proroga automatica (fino al 30 giugno 2010) dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2008 - Contrasto con la deliberazione governativa di commissariamento della Regione inadempiente - Conseguente violazione del potere sostitutivo dello Stato previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale.
Sanità - Norme della Regione Lazio - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Proroga automatica (fino al 30 giugno 2010) dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2008 - Contrasto con la deliberazione governativa di commissariamento della Regione inadempiente - Conseguente violazione del potere sostitutivo dello Stato previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai commi 79, 80, 81 e 82 dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. La proroga automatica, disposta dal comma 79 fino al 30 giugno 2010, dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2008, si pone, infatti, in contrasto con quanto stabilito dalla deliberazione governativa di commissariamento, oltre che con la previsione dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007. In particolare, in forza di quanto disposto dal citato art. 4, comma 2, rientra tra le facoltà del commissario ad acta - dopo la modifica apportata al testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 - il potere non già soltanto di proporre alla Regione «la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», bensì quello di «motivatamente disporre» la «sospensione dalle funzioni» dei direttori generali, facoltà che implica, evidentemente, anche quella della loro sostituzione, trattandosi di assicurare, con tale misura, la continuità nello svolgimento di incarichi che - per il loro carattere apicale - non tollerano alcuna vacatio. E' pertanto violato l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina recata dalle norme impugnate integra una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai commi 79, 80, 81 e 82 dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. La proroga automatica, disposta dal comma 79 fino al 30 giugno 2010, dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2008, si pone, infatti, in contrasto con quanto stabilito dalla deliberazione governativa di commissariamento, oltre che con la previsione dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007. In particolare, in forza di quanto disposto dal citato art. 4, comma 2, rientra tra le facoltà del commissario ad acta - dopo la modifica apportata al testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 - il potere non già soltanto di proporre alla Regione «la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», bensì quello di «motivatamente disporre» la «sospensione dalle funzioni» dei direttori generali, facoltà che implica, evidentemente, anche quella della loro sostituzione, trattandosi di assicurare, con tale misura, la continuità nello svolgimento di incarichi che - per il loro carattere apicale - non tollerano alcuna vacatio. E' pertanto violato l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina recata dalle norme impugnate integra una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
11/08/2008
n. 14
art. 1
co. 79
legge della Regione Lazio
11/08/2008
n. 14
art. 1
co. 80
legge della Regione Lazio
11/08/2008
n. 14
art. 1
co. 81
legge della Regione Lazio
11/08/2008
n. 14
art. 1
co. 82
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 01/10/2007
n. 159
art. 4
co. 2
legge 29/11/2007
n. 222
art.