Procedimento civile - Notificazioni - Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell'atto - Perfezionamento della notifica per il destinatario, secondo il diritto vivente, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - Irragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, con conseguente violazione delle garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie normativamente assimilabile - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
Su analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, v. citate, sentenze n. 213 del 1975 e n. 250 del 1986; ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978, n. 192 del 1980 e n. 904 del 1988.
Sulla illegittimità costituzionale della disciplina della notifica a mezzo posta, v., citata, sentenza n. 346 del 1998.
Sul principio secondo cui il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, v., citate, sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004.