Sentenza 4/2010 (ECLI:IT:COST:2010:4)
Massima numero 34242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/12/2009; Decisione del
15/12/2009
Deposito del 14/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Titolo
Elezioni - Norme della Regione Campania - Premio di maggioranza - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa costituzionale che individua, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale, i candidati alla Presidenza della Giunta regionale nei capilista delle liste regionali - Perfezionamento delle procedure di approvazione dello statuto in parallelo a quelle della legge regionale impugnata - Conseguente sussistenza della scansione temporale idonea a garantire complementarietà e integrazione tra statuto e legge regionale richiesti dal parametro evocato - Cessazione della materia del contendere.
Elezioni - Norme della Regione Campania - Premio di maggioranza - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della normativa costituzionale che individua, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto regionale, i candidati alla Presidenza della Giunta regionale nei capilista delle liste regionali - Perfezionamento delle procedure di approvazione dello statuto in parallelo a quelle della legge regionale impugnata - Conseguente sussistenza della scansione temporale idonea a garantire complementarietà e integrazione tra statuto e legge regionale richiesti dal parametro evocato - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania 27 marzo 2009, n. 4 - che disciplinano il premio di maggioranza - promossa in riferimento all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. La ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 transitoria - là dove stabilisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma dell'art. 122 Cost., nel testo modificato dalla medesima legge cost. n. 1 del 1999, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali - è che il legislatore costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni - e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. Nel caso di specie, tale rischio di incoerenza è scongiurato sia per motivi attinenti alla scansione temporale dei rispettivi iter procedimentali del nuovo statuto della Regione Campania e della legge elettorale, sia per motivi sostanziali attinenti al collegamento tra gli stessi. Infatti, l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta dall'art. 123, secondo comma, Cost. L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali. Va aggiunto che, al momento della delibera governativa di impugnazione della legge elettorale regionale, lo statuto non era stato ancora promulgato, con la conseguenza che, in quella data non v'era certezza sulla sua effettiva entrata in vigore, non essendo ancora trascorso il termine di tre mesi per una eventuale richiesta referendaria, che in concreto poi non vi è stata. Gli eventi successivi - e segnatamente la promulgazione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato - hanno fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e integrazione voluti dalla norma costituzionale. È venuta così a mancare la condizione prevista dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania 27 marzo 2009, n. 4 - che disciplinano il premio di maggioranza - promossa in riferimento all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. La ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 transitoria - là dove stabilisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma dell'art. 122 Cost., nel testo modificato dalla medesima legge cost. n. 1 del 1999, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali - è che il legislatore costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni - e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. Nel caso di specie, tale rischio di incoerenza è scongiurato sia per motivi attinenti alla scansione temporale dei rispettivi iter procedimentali del nuovo statuto della Regione Campania e della legge elettorale, sia per motivi sostanziali attinenti al collegamento tra gli stessi. Infatti, l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta dall'art. 123, secondo comma, Cost. L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali. Va aggiunto che, al momento della delibera governativa di impugnazione della legge elettorale regionale, lo statuto non era stato ancora promulgato, con la conseguenza che, in quella data non v'era certezza sulla sua effettiva entrata in vigore, non essendo ancora trascorso il termine di tre mesi per una eventuale richiesta referendaria, che in concreto poi non vi è stata. Gli eventi successivi - e segnatamente la promulgazione e la pubblicazione dello statuto prima che il ricorso del Governo venisse notificato - hanno fugato la preoccupazione che statuto e legge elettorale non presentassero i caratteri di complementarità e integrazione voluti dalla norma costituzionale. È venuta così a mancare la condizione prevista dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 per l'applicazione della disciplina transitoria, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, la nuova legge elettorale non ha avuto applicazione, non essendosi svolte elezioni regionali in Campania.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
27/03/2009
n. 4
art. 3
co. 4
legge della Regione Campania
27/03/2009
n. 4
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 21/12/2005
n. 270
art.