Elezioni - Norme della Regione Campania - Voto di preferenza - Facoltà per l'elettore di esprimere due preferenze, con riserva della seconda a soggetti appartenenti al genere femminile - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza, di libertà di voto e asserita introduzione di un'impropria ragione di ineleggibilità - Misura promozionale e non coattiva rivolta a realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - il quale prevede la cosiddetta "preferenza di genere" - promossa in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. L'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. Ne discende che la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. Pertanto, non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.
In tema, v. citate sentenze n. 49/2003, n. 422/1995.