Imposte e tasse - Attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di fermo amministrativo di beni immobili registrati - Asserita violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Inadeguata sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, lettera introdotta dall'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata attribuirebbe alle commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la misura cautelare del fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, istituendo così un giudice straordinario o speciale, in contrasto con la Costituzione. Tale giudice non ha tuttavia dimostrato di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta.
Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza il preventivo tentativo di dare alla norma impugnata un significato conforme a Costituzione v., ex plurimis, citate ordinanze n. 57 del 2008 e nn. 108 e 68 del 2007.