Sentenza 9/2010 (ECLI:IT:COST:2010:9)
Massima numero 34248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
11/01/2010; Decisione del
11/01/2010
Deposito del 15/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza regionale - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione regionale entro il limite del 30 per cento dei posti - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per tardività, essendo la norma impugnata contenuta in un precedente testo normativo a suo tempo non impugnato - Reiezione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza regionale - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione regionale entro il limite del 30 per cento dei posti - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per tardività, essendo la norma impugnata contenuta in un precedente testo normativo a suo tempo non impugnato - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata per ritenuta tardività dell'impugnazione. L'esistenza di una disciplina contenuta in un precedente testo normativo non impedisce l'impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
28/07/2008
n. 23
art. 24
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte