Sentenza 9/2010 (ECLI:IT:COST:2010:9)
Massima numero 34249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/01/2010;  Decisione del  11/01/2010
Deposito del 15/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34248  34250  34251  34252


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza regionale - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione regionale entro il limite del 30 per cento dei posti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per mancata motivazione delle censure riferite agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost. - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale dovendo ritenersi sufficiente la motivazione addotta dal ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  28/07/2008  n. 23  art. 24  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte