Sentenza 9/2010 (ECLI:IT:COST:2010:9)
Massima numero 34250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
11/01/2010; Decisione del
11/01/2010
Deposito del 15/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza regionale - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione regionale entro il limite del 30 per cento dei posti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per l'evocazione di parametri costituzionali diversi da quelli concernenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - Reiezione, stante la possibilità, per lo Stato, di proporre impugnazioni per violazione di qualsiasi parametro costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza regionale - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione regionale entro il limite del 30 per cento dei posti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per l'evocazione di parametri costituzionali diversi da quelli concernenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - Reiezione, stante la possibilità, per lo Stato, di proporre impugnazioni per violazione di qualsiasi parametro costituzionale.
Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla difesa regionale per avere il Presidente del Consiglio eccepito la violazione di parametri costituzionali diversi da quelli concernenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Invero, anche dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, lo Stato può proporre impugnazioni in via principale contro le leggi regionali deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale e non solo di quelli concernenti il riparto delle reciproche competenze legislative.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla difesa regionale per avere il Presidente del Consiglio eccepito la violazione di parametri costituzionali diversi da quelli concernenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Invero, anche dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, lo Stato può proporre impugnazioni in via principale contro le leggi regionali deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale e non solo di quelli concernenti il riparto delle reciproche competenze legislative.
V., citata, tra le altre, sentenza n. 274 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
28/07/2008
n. 23
art. 24
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte