Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Dirigenza degli uffici regionali - Ricorso del Governo - Istanza della Regione volta a sollecitare la Corte a sollevare innanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , del decreto legislativo n. 165 del 2001, che estende alle Regioni il limite percentuale degli incarichi dirigenziali conferibili ad esterni, per lesione di competenze legislative regionali - Reiezione dell'istanza, stante la non applicabilità della norma nel giudizio di legittimità costituzionale.
Nel giudizio di legittimità legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, va rigettata l'istanza della Regione volta a sollecitare la Corte a sollevare davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, che estende alle Regioni l'applicabilità della disciplina statale che fissa il limite percentuale degli incarichi di funzione dirigenziale conferibili ad esterni, in quanto asseritamente lesiva delle proprie competenze. L'istanza non può essere accolta poiché della censurata disposizione statale non deve farsi applicazione nel presente giudizio di legittimità costituzionale.