Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza regionale - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione regionale entro il limite del 30 per cento dei posti - Deroga al principio del concorso pubblico non sorretta da specifiche esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, secondo cui gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, a persone esterne all'amministrazione regionale, per violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost.. La disposizione impugnata, infatti, oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga di notevole consistenza al principio del concorso pubblico non circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico, le sole idonee a giustificarla. (Assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Sulla rigorosa delimitazione dell'"area" delle eccezioni al principio del concorso pubblico v., citate, sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006.
Sulle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, idonee a giustificare la deroga al principio del concorso pubblico v., citata, sent. n. 81 del 2006.
Sulla necessità che la stessa deroga sia funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione v., citata, sent. n. 293 del 2009.