Impiego pubblico - Concorso pubblico - Forma generale di reclutamento, anche in caso di nuovo inquadramento in una qualifica superiore - Possibilità di deroghe - Condizioni. (Classif. 131004).
Il principio del pubblico concorso, previsto dall’art. 97, quarto comma, Cost., è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. (Precedenti: S. 199/2020 – mass. 42737; S. 36/2020 – mass. 42457; S. 40/2018 – mass. 39893).
La regola del concorso pubblico non è assoluta, essendo consentite deroghe legislativamente disposte per singoli casi; essa non esclude, dunque, forme diverse di reclutamento purché siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione, rispondano a criteri di ragionevolezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali. (Precedenti: S. 110/2023 – mass. 45591; S. 227/2021 – mass. 44393; S. 133/2020 – mass. 42558; S. 34/2004).
Il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento in una qualifica superiore di dipendenti già in servizio, poiché anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso. (Precedenti: S. 37/2015; S. 217/2012 – mass. 36618; S. 7/2011 – mass. 35230; S. 150/2010; S. 293/2009; S. 194/2002)