Assistenza e solidarietà sociale - Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, con previsione della diretta erogazione di una provvidenza in favore dei singoli - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria - Ritenuta violazione della competenza regionale residuale legislativa e amministrativa in materia di assistenza e di servizi sociali, del principio di leale collaborazione, del potere regolamentare e dell'autonomia finanziaria regionale - Intervento di politica sociale, riconducibile alla competenza legislativa statale relativa alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost. Una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, qual è quella oggetto delle disposizioni impugnate, benché incida sulla materia dei servizi sociali e di assistenza di competenza residuale regionale, deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell'art. 38 Cost. e dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Il complesso di queste norme costituzionali permette di ricondurre tra i «diritti sociali» di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno - in particolare, alimentare - e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo. Inoltre, la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli.
Sulla competenza esclusiva statale in materia di "previdenza sociale", v. sentenze n. 141 del 2007 e n. 287/2004.
Sugli interventi di politica sociale attinente all'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, oggetto di competenza residuale regionale, v. citate sentenze n. 168 e n. 124/2009 e n. 50/2008.
Sulla competenza esclusiva statale in materia di "determinazione dei livelli essenziali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., v. citate sentenze n. 322/2009, n. 168, n. 166, n. 50/2008, n. 387, n. 94/2007, n. 328, n.248, n. 134/2006, n. 383, n. 285 e n. 120/2005, n. 423/2004, n. 282/2002.