Ordinanza 11/2010 (ECLI:IT:COST:2010:11)
Massima numero 34259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  11/01/2010;  Decisione del  11/01/2010
Deposito del 15/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34260  34261


Titolo
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Riordino delle comunità montane con finalità di riduzione della spesa corrente per il funzionamento di tali enti - Intervento della Comunità montana Antigorio Divedro Formazza - Tardivo deposito dell'atto di costituzione in giudizio - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato in relazione all'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione in giudizio della comunità montana interveniente, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 100 del 2009 e n. 124/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 17

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 18

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 19

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 20

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 21

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 22

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3