Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Riordino delle comunità montane con finalità di riduzione della spesa corrente per il funzionamento di tali enti - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale di alcune delle disposizioni denunciate (art. 2, commi 20, 21, ultimo periodo, e 22 della legge n. 244 del 2007) - Prospettazione carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della restante questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in quanto, in relazione ai commi 20, 21 e 22 è intervenuta medio tempore pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 237 del 2009, con il conseguente venir meno, in ordine alle relative impugnazioni, dell'oggetto del giudizio di costituzionalità, con preclusione, per il giudice a quo di una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni (valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente), mentre, in relazione della restante questione (comma 19), il giudice remittente si è limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi, senza motivare riguardo al suddetto preteso contrasto.
Sulla prospettazione di questione carente di motivazione, v. citata ordinanza n. 14/2008.
Sulla preclusione per il giudice a quo di una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, v. citate ordinanze n. 22/2009 e n. 449/2008.