Ordinanza 11/2010 (ECLI:IT:COST:2010:11)
Massima numero 34261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  11/01/2010;  Decisione del  11/01/2010
Deposito del 15/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34259  34260


Titolo
Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Riordino delle comunità montane con finalità di riduzione della spesa corrente per il funzionamento di tali enti - Ritenuta esorbitanza dai principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente "coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione della potestà esclusiva delle Regioni nella materia "comunità montane" nonché dell'autonomia organizzativa delle comunità montane e dei comuni - Questione già ritenuta non fondata - Mancata prospettazione di censure ulteriori rispetto a quelle già scrutinate - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in quanto il rimettente non prospetta alcuna argomentazione diversa, né alcuna censura ulteriore rispetto a quelle già scrutinate dalla Corte con la sentenza n. 237 del 2009.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 17

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2  co. 18

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/2003  n. 131  art. 4