Ordinanza 12/2010 (ECLI:IT:COST:2010:12)
Massima numero 34262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
11/01/2010; Decisione del
11/01/2010
Deposito del 15/01/2010; Pubblicazione in G. U. 20/01/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedure per la distruzione - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova, nonché dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma censurata, con conseguente modificazione del quadro normativo interessato - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Prove - Supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte - Procedure per la distruzione - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova, nonché dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma censurata, con conseguente modificazione del quadro normativo interessato - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 del d.l. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., nella parte in cui prevede che la distruzione degli atti relativi ad intercettazioni illegali o ad informazioni illegalmente raccolte avvenga all'esito dell'udienza camerale e che in proposito venga redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 173 del 2009 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'odierna censura incidendo sia sulle regole del procedimento incidentale, sia sui contenuti del verbale. Tale pronuncia ha determinato una profonda modificazione del quadro normativo di riferimento, di talché si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 del d.l. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., nella parte in cui prevede che la distruzione degli atti relativi ad intercettazioni illegali o ad informazioni illegalmente raccolte avvenga all'esito dell'udienza camerale e che in proposito venga redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 173 del 2009 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'odierna censura incidendo sia sulle regole del procedimento incidentale, sia sui contenuti del verbale. Tale pronuncia ha determinato una profonda modificazione del quadro normativo di riferimento, di talché si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n.
art. 240
co. 3
codice di procedura penale 1930
n.
art. 240
co. 4
codice di procedura penale 1930
n.
art. 240
co. 5
codice di procedura penale 1930
n.
art. 240
co. 6
decreto-legge
22/09/2006
n. 259
art. 1
co.
legge
20/11/2006
n. 281
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 4
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte