Ambiente - Norme della Regione Liguria - Rifiuti - Disciplina concernente la bonifica di siti contaminati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, l'estinzione del processo con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, 9, comma 1, 10, comma 1, e 12, comma 1, della legge della Regione Liguria 9 aprile 2009, n. 10, in materia di bonifiche dei siti contaminati.
Sull'estinzione del processo per rinunzia al ricorso, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 312 del 2009; n. 313 del 2007; n. 418, n. 163, n. 99 e n. 11 del 2006; n. 353 e n. 6 del 2005; n. 234 del 1999.