Porti e aeroporti - In genere - Autorità portuali - Rapporti di lavoro con essa instaurati - Regime giuridico - Statuto privatistico - Conseguente applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizioni di legge che consentono ai dipendenti l'accesso in via automatica ad una qualifica superiore, non dirigenziale, per effetto dell'esercizio delle relative mansioni). (Classif. 183001).
I rapporti di lavoro instaurati con le autorità portuali non potevano ritenersi integralmente regolati dalla disciplina del pubblico impiego nella disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, in considerazione della compresenza di funzioni eterogenee ad esse attribuite e della loro controversa qualificazione giuridica; anche dopo la riforma operata dal d.lgs. n. 169 del 2016 – che pure ha richiamato alcuni dei principi generali del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha espressamente qualificato le AdSP quali enti pubblici non economici – tali rapporti hanno mantenuto i tratti salienti dello statuto privatistico del rapporto di lavoro.
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all’art. 97, quarto comma, Cost., degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2016, là dove concorrono ad escludere l’applicabilità alle autorità portuali dello statuto del pubblico impiego e a disciplinare i relativi rapporti di lavoro secondo le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, consentendo, in particolare, ai dipendenti l’accesso in via automatica ad una qualifica superiore, non dirigenziale, per effetto dell’esercizio delle relative mansioni. Le disposizioni censurate – pur disciplinando, con carattere di indubbia specialità, il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali – non violano il principio del pubblico concorso: la scelta del legislatore del 1994 di regolare tali rapporti di lavoro secondo modelli propri del diritto privato, e la conseguente applicabilità dell’art. 2103 cod. civ. nell’ambito delle progressioni in carriera, è giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione di tali autorità; la stessa non appare irragionevole, in quanto è finalizzata a mantenere un trattamento adeguatamente differenziato per rapporti che, per la loro genesi e per le esigenze di flessibilità connesse al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative, presentano tratti di accentuata specialità).