Impresa e imprenditore - Semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive con regolamento adottato su proposta dei ministri competenti, sentita la Conferenza unificata - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione per interferenza sulle competenze legislative regionali residuali attinenti alle "attività produttive" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale" - Adeguata tutela delle istanze regionali attraverso l'acquisizione del parere della Conferenza unificata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La funzione di coordinamento perseguita dalla normativa in esame, che disciplina compiti e funzionamento dello "sportello unico per le imprese", attraverso la istituzione di un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa della attività economica, è riconducibile alla competenza esclusiva statale, "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale". La attribuzione allo Stato dell'ambito materiale in cui è stata adottata la norma censurata rende chiara la infondatezza anche della censura avente ad oggetto la violazione del principio di leale collaborazione, posto che, stante l'imputazione dell'intervento normativo alla competenza esclusiva dello Stato, le esigenze di raccordo che quest'ultimo ha ravvisato con le istanze regionali sono adeguatamente tutelate già attraverso la necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 376/2002.