Sentenza 15/2010 (ECLI:IT:COST:2010:15)
Massima numero 34269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  13/01/2010;  Decisione del  13/01/2010
Deposito del 21/01/2010; Pubblicazione in G. U. 27/01/2010
Massime associate alla pronuncia:  34266  34267  34268  34270


Titolo
Impresa e imprenditore - Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto - Ritenuta violazione della competenza regionale concorrente o residuale - Evocazione di parametri costituzionali in rapporto di alternatività irrisolta - Omessa indicazione dell'ambito di competenza regionale asseritamente invaso dalla normativa statale - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per vaghezza argomentativa delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione al terzo e quarto comma dell'art. 117 della Costituzione. La ricorrente non chiarisce se, nella sua prospettazione, la norma censurata sia riferibile ad ambiti di competenza regionale concorrente oppure residuale ed omette di indicare quale sarebbe, a suo avviso, l'ambito di competenza regionale (vuoi residuale, vuoi concorrente) invaso dalla normativa statale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 43  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte