Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per le aree sottoutilizzate - Reperimento di risorse da concentrare su interventi di rilevanza strategica nazionale mediante revoca delle assegnazioni già operate dal CIPE in favore di amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006, nel limite di quelle ancora disponibili alla data del 31 maggio 2008 - Attribuzione a tali disposizioni del valore di norme di principio per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le analoghe risorse ad esse assegnate - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per i vincoli imposti all'uso delle risorse in materie di competenza regionale - Qualificabilità della disposizione denunciata quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Adeguato coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. artt. 117, quarto comma, e 119, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma statale, che costituisce norma di principio nella materia "coordinamento della finanza pubblica", ponendosi l'obiettivo di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale, ha reperito risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, mediante revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE per il periodo 2000-2006 (con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006), nel limite dell'ammontare delle risorse che, entro la data del 31 maggio 2008, non sono state impegnate o programmate, nei sensi di cui alla disposizione medesima. La disposizione non prevede, dunque, interventi specifici e puntuali, ma si riferisce in via generale a somme assegnate e non impegnate o programmate nel periodo suddetto, peraltro circoscritto nel tempo, disponendo la nuova programmazione di esse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale enunciati, ai quali è strettamente collegata. Sussiste, peraltro, un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime, dato che il CIPE, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 105/2007.